Osservatorio dei GolfiItalia · Costiera amalfitana 01Che cos'è
1530
Se l'attività è in corso adesso, o se un animale è intrappolato, non compilare nulla: chiama il 1530, numero di emergenza in mare della Guardia Costiera. Il 112 se c'è pericolo per le persone. Questa pagina serve dopo, per mettere per iscritto quello che hai visto.
Indice
01Che cos'è 02Animali intrappolati 03Osservare e documentare 04A chi si rivolge 05I dati sui controlli 06Identificare una rete 07Lo strascico sottocosta 08Le reti derivanti 09Scrivi la segnalazione 10Prima di segnalare 11Le classi del protocollo 12Le fonti 13Registro e riservatezza 14Partecipa 15Chi coordina 16Documenti ·Privacy e cookie
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Che cos'è

Chi frequenta il mare può incontrare reti abbandonate, animali intrappolati, attrezzi da pesca apparentemente irregolari o segni di danneggiamento dei fondali. Spesso, però, non sa a chi rivolgersi né quali informazioni raccogliere perché la segnalazione sia utile.

L'osservatorio nasce per facilitare questo lavoro: aiutare le persone a documentare ciò che hanno visto e a segnalarlo all'autorità marittima competente. La valutazione di eventuali illeciti spetta alle autorità.

Il sito offre indicazioni su come comportarsi in presenza di un animale intrappolato, sugli elementi da osservare quando si incontra un attrezzo da pesca e su come documentare una possibile irregolarità. Uno strumento gratuito permette inoltre di preparare una segnalazione scritta, ordinando le informazioni necessarie: luogo, data, descrizione e fotografie.

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Animali intrappolati

Tartarughe, mammiferi marini e altri animali possono rimanere impigliati in reti, lenze e nasse. La prima cosa da fare è contattare la Guardia Costiera: la sala operativa fornisce indicazioni adeguate alla situazione e attiva, dove necessario, il centro di recupero competente.

1
Contattare il 1530.
Comunicare la posizione, la specie se riconoscibile, lo stato dell'animale e le condizioni del mare. È utile annotare l'ora, il nome e la qualifica dell'operatore e le indicazioni ricevute.
2
Mettere in sicurezza l'imbarcazione.
Motore ed elica fermi prima di avvicinarsi. Le cime e le reti in tensione non vanno avvolte attorno al corpo né fissate all'imbarcazione.
3
Attenersi alle indicazioni ricevute.
Le modalità di intervento dipendono dalla specie, dallo stato dell'animale, dal tipo di attrezzo e dalle condizioni del mare. Per tartarughe e mammiferi marini esistono protocolli specifici, che la sala operativa o il centro di recupero indicano caso per caso.
4
Documentare.
Una fotografia d'insieme, la posizione in coordinate, il numero degli animali coinvolti e il loro stato. La documentazione è utile sia per il centro di recupero sia per la successiva segnalazione dell'attrezzo.
5
Affidare l'animale a chi è competente.
Un animale liberato può aver riportato lesioni non visibili. Il centro di recupero indicato dalla sala operativa valuta le condizioni e decide il rilascio.

Situazioni da non affrontare da soli

  • Immersioni su reti sospese o in tensione: richiedono operatori subacquei qualificati.
  • Ami profondi o lenze penetrate nei tessuti: la rimozione è un intervento veterinario.
  • Attrezzi collegati a un'unità, sotto tensione o in zone di traffico.
  • Mare mosso, scarsa visibilità, assenza di una seconda persona a bordo.

Che cosa tenere a bordo

  • Guanti resistenti e un tagliasagole di sicurezza.
  • Telefono carico, con il 1530 in rubrica, e un modo per annotare posizione e orario.
  • Un telo da bagnare, utile per tenere all'ombra una tartaruga durante l'attesa.
Sull'attrezzo

Liberare l'animale e rimuovere l'attrezzo sono due interventi distinti. Il secondo richiede una valutazione delle condizioni di sicurezza e, in molti casi, il coordinamento con l'autorità marittima. Reciderne una parte non lo rende inoffensivo: la rete mantiene il proprio galleggiamento e resta in acqua, senza più un punto da cui recuperarla.

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Osservare e documentare

L'osservatorio raccoglie segnalazioni relative a possibili irregolarità nella pesca, attrezzi abbandonati e danneggiamenti degli habitat costieri. Nasce dall'esperienza di osservazione in Costiera amalfitana, con l'obiettivo di estendere il lavoro ad altri tratti della costa italiana.

Le osservazioni vengono documentate attraverso fotografie, video, posizione e descrizione dei fatti. Il materiale raccolto viene organizzato e trasmesso alla Capitaneria di Porto competente, alla quale spettano gli accertamenti e gli eventuali interventi.

Il sito mette a disposizione informazioni sulle norme applicabili e indicazioni per preparare una segnalazione. Le disposizioni nazionali ed europee devono essere considerate insieme alle ordinanze locali, che possono prevedere regole specifiche per il tratto di mare interessato.

L'attività dell'osservatorio comprende la raccolta delle segnalazioni, l'esame della documentazione disponibile e la conservazione delle comunicazioni inviate alle autorità, con gli eventuali numeri di protocollo. Ogni intervento di recupero richiede una valutazione distinta delle condizioni di sicurezza e delle autorizzazioni necessarie.

Che cosa fa

  • Osserva dalla superficie e documenta con fotografie, video e dati di posizione.
  • Verifica l'identificazione degli attrezzi: targhetta, scafo, Registro UE della flotta, licenza.
  • Trasmette le segnalazioni documentate e ne conserva traccia con i numeri di protocollo.
  • Recupera attrezzi abbandonati quando le condizioni di sicurezza e le autorizzazioni lo consentono.

Che cosa non fa

  • Non accerta illeciti: la valutazione spetta alle autorità competenti.
  • Non interviene su attrezzi riferibili a un'unità identificata o in pesca.
  • Non effettua immersioni operative né recuperi subacquei.
  • Non contatta, non insegue e non riprende in volto i soggetti osservati.
  • Non pubblica nomi, matricole, immagini identificative o accuse nominative.
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A chi si rivolge

L'osservatorio si rivolge a chi naviga, pesca, nuota o frequenta la costa e desidera segnalare una situazione osservata.

Una segnalazione precisa può aiutare l'autorità marittima a individuare il luogo e a valutare il fatto. Coordinate, data, orario e immagini originali consentono di circoscrivere le verifiche e riducono la necessità di chiedere ulteriori informazioni.

La tutela degli habitat e il rispetto delle regole riguardano anche i pescatori professionali: le attività abusive danneggiano le risorse marine e possono penalizzare chi esercita il proprio lavoro regolarmente.

Reti alla deriva, lenze e attrezzi abbandonati possono inoltre rappresentare un pericolo per la navigazione e per la balneazione. Documentarli permette di segnalare anche questi rischi.

La documentazione destinata agli accertamenti viene trasmessa alle autorità competenti. L'eventuale pubblicazione sul sito deve tutelare le persone coinvolte ed evitare di presentare come accertata un'irregolarità ancora da verificare.

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I dati sui controlli

I dati della Guardia Costiera consentono di conoscere l'attività di controllo sulla pesca e le violazioni rilevate. Per ogni dato riportato sono indicati la fonte, l'anno e l'ambito territoriale.

87.835
Controlli effettuati in Italia nel 2024.
È il totale dell'attività di verifica svolta dalla Guardia Costiera sull'intera filiera della pesca, dalla barca al piatto.
20.486
Ispezioni, cioè controlli approfonditi.
Una frazione del totale precedente. La differenza fra controllo e ispezione è la profondità della verifica, non il luogo.
6.067
Illeciti amministrativi contestati.
Ai quali si aggiungono 161 informative di reato trasmesse all'autorità giudiziaria: le condotte che superano la soglia della sanzione pecuniaria e diventano penalmente rilevanti.
9.598.974
Euro di sanzioni amministrative.
Comminate nel corso del 2024. È l'importo contestato, non necessariamente quello riscosso.
824.655
Chilogrammi di prodotto ittico sequestrato.
Ottocentoventiquattro tonnellate di pesce tolte dal mercato in un anno perché sottomisura, non tracciate, mal conservate o pescate illegalmente. È il dato più concreto dell'intera relazione.
5.378
Ispezioni condotte in mare.
A fronte di 5.860 nei punti di sbarco e 3.792 nella ristorazione. La relazione precisa che sono riportati i luoghi maggiormente interessati dall'attività ispettiva.
428
Illeciti a carico di ignoti.
La relazione indica che non sempre, durante l'attività operativa, si è riusciti a individuare i responsabili delle condotte illecite.
722
Illeciti riferiti a soggetti non professionali.
540 contestati a pescatori non professionali e 182 a unità da diporto, su un totale che comprende anche 1.116 illeciti riferiti a motopesca.
1.897
Ispezioni del Centro Controllo Area Pesca di Napoli.
Su 6.066 controlli, con 521 illeciti amministrativi e 12 informative di reato. L'ambito territoriale è di 13.614 km², con 33 comandi dipendenti e una flotta peschereccia di 2.366 unità.
Come leggere questi dati

Il numero delle ispezioni e quello degli illeciti accertati descrivono l'attività svolta. Da soli non permettono di stabilire quante violazioni rimangano sconosciute, né con quale frequenza venga controllato ogni peschereccio. Fonte: Guardia Costiera, Centro Controllo Nazionale Pesca, relazione 2024.

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Una targhetta non basta a identificare una rete

La targhetta su una rete non la rilascia nessuno. La fabbrica e la appone chi usa l'attrezzo.

Il Reg. (UE) 2025/2196 impone che ogni attrezzo fisso esponga in forma permanente le stesse lettere e numeri di immatricolazione dipinti sullo scafo dell'unità a cui appartiene, su un supporto resistente, saldamente fissato, leggibile e non alterabile. Nient'altro. Nessuna numerazione progressiva, nessun bollo, nessun registro delle targhette, nessuna cifra di controllo.

Significa che chiunque può incidere una sigla plausibile su un pezzo di plastica. E che il caso più insidioso non è il codice inventato, ma il codice autentico di un'altra barca: chi marca così i propri attrezzi abusivi scarica l'illecito su un estraneo. L'autorizzazione non è in mare — è una licenza in un archivio. Il sistema si regge su quello che il pescatore dichiara e su quello che l'ispezione riesce a controllare: in mezzo c'è un vuoto largo quanto il golfo.

Questo osservatorio esiste per quel vuoto.

Dove può comparire una marcatura

Configurazioni che in acqua si incontrano davvero. Non sono modelli di come dovrebbe essere fatto un attrezzo a norma: servono a sapere dove guardare e che cosa fotografare, non a stabilire se è regolare.

Tre schemi: codice scritto sulla boa, targhetta vicino al galleggiante, targhetta sulla cima con diramazione
Tre configurazioni ricorrenti. Il codice tracciato direttamente su una tanica riutilizzata; la targhetta fissata all'asta sopra il galleggiante; la targhetta legata alla cima sotto la superficie, dove la fotografia da bordo non arriva. In basso, la diramazione: da un solo punto di giunzione possono partire più tratti.
Vista in superficie e dettaglio dei componenti: codice sul contenitore, supporto identificativo fissato con fascette, cima legata al contenitore
Dalla superficie e da vicino. Quello che si vede passando accanto, e quello che si vede solo avvicinandosi: il supporto identificativo stretto da fascette sull'asta, e il nodo della cima sul contenitore.
Una tanica di plastica e un'asta con bandierina scolorita, al largo
Com'è davvero. Osservazione reale: una tanica riutilizzata, un'asta inclinata, una bandierina scolorita, e un codice tracciato a mano sul contenitore. Il codice visibile nell'immagine è stato sostituito con uno di fantasia. Nessuna targhetta sulle altre parti dell'attrezzo — il che non esclude che ve ne sia una sotto la superficie.
Che cosa questi schemi non dicono

Il colore della bandiera, il materiale della boa, la posizione della targhetta e il numero dei galleggianti non bastano, da soli, a stabilire se un attrezzo sia regolare. E l'assenza di una marcatura visibile non dimostra che la rete sia abusiva, né autorizza a tagliarla: sollevare una boa e recidere le diramazioni non libera niente, toglie soltanto l'unico punto da cui l'attrezzo si poteva riprendere. I recuperi riusciti si fanno all'opposto — nell'operazione Ghostnets dell'ISPRA, tra Augusta e Siracusa, operatori tecnici subacquei hanno tagliato le reti in sezioni recuperabili e le hanno portate a riva: oltre trenta reti fantasma rimosse.

Come si verifica un codice

Tre passaggi. Solo il terzo porta a una risposta, e non lo può fare un privato cittadino.

1
Registro UE della flotta peschereccia. Pubblico e interrogabile da chiunque: si cerca per marcatura esterna, nome o numero CFR, filtrando per Italia.
Dice se quel codice corrisponde a un'unità esistente e attiva, con porto e lunghezza coerenti. Serve a scartare, non a confermare. Nessun risultato, unità demolita o porto incompatibile sono anomalie forti; un risultato regolare non prova nulla sull'attrezzo.
2
Confronto con lo scafo. La marcatura dipinta sulla prua della barca che cala o recupera l'attrezzo.
Deve coincidere lettera per lettera. Un attrezzo professionale collegato a un natante con targa da diporto è un'anomalia netta: il diporto non ha marcatura da peschereccio né licenza professionale.
3
Capitaneria di Porto. L'unica verifica che conclude, e si chiede per iscritto.
Solo l'ufficio può incrociare licenza, sistema di pesca autorizzato e numero di attrezzi dichiarati. Un cittadino può arrivare a «non verificato» o «incompatibile». «Falso» è una parola che spetta a loro.

I quattro quesiti da mettere nella PEC

  • Se il codice trascritto corrisponde a un'unità iscritta e attiva.
  • Se la licenza di quell'unità comprende il sistema di pesca osservato.
  • Quanti attrezzi di quel tipo risultano dichiarati.
  • Se il punto di posa ricada in un'area interdetta dall'ordinanza del porto o del compartimento, misurata dalla testata dei moli.
  • Se sia stato istituito il sistema alternativo di marcatura che il regolamento consente per le unità fino a 15 metri entro 4 miglia dalla linea di base.

Che cosa non conclude niente

  • Una targhetta artigianale: la legge non prescrive chi debba fabbricarla.
  • Una sigla di aspetto plausibile: non esiste un formato riconoscibile a occhio.
  • Una boa senza bandierina sottocosta: le prescrizioni su boe e cavi valgono di regola oltre le 12 miglia, salvo estensione.
  • Una marcatura in ordine: non dice nulla sulla zona in cui l'attrezzo è stato calato.
  • L'assenza di una seconda boa su una fila di anforette.
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Lo strascico sottocosta

Tre miglia dalla costa, oppure l'isobata dei 50 metri se arriva prima. Le deroghe esistono, ma sono scritte, nominative e pubbliche.

Lo strascico è una rete trainata sul fondo, tenuta aperta da due porte d'acciaio — i divergenti — e rimorchiata lentamente da una o due unità. Raschia il fondale e raccoglie quello che incontra. Sottocosta incontra i fondali dove i pesci crescono prima di diventare pescabili, e quelli dove vive la posidonia.

Per questo l'articolo 13, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro tre miglia nautiche dalla costa, oppure entro l'isobata dei 50 metri quando quella profondità si raggiunge a distanza minore. Dove il fondale scende ripido, il limite dei 50 metri può cadere molto prima delle tre miglia: in quel tratto è la profondità a decidere, non la distanza. L'articolo 4 aggiunge un divieto che non dipende da nessuna delle due: sopra le praterie di posidonia, il coralligeno e i letti di maerl non si traina, a qualunque distanza da riva.

Le deroghe vanno conosciute prima di parlare. La Commissione europea può autorizzare il traino entro le tre miglia, ma lo fa con un regolamento pubblicato, dentro un piano di gestione, per un elenco nominativo di unità e dopo aver verificato che le aree non si sovrappongano alla posidonia: il Reg. (UE) 2022/1386, per esempio, riguarda 117 unità sotto i 14 metri fra Liguria e Toscana. Una barca che traina vicino a riva non è perciò automaticamente fuori legge. Vale però anche il contrario: se è autorizzata, l'autorizzazione esiste, ha un numero e si può chiedere quale sia.

Perché qui la telefonata conta più del documento

Una rete abbandonata resta dov'è: la si fotografa oggi e la si segnala domani. Un peschereccio che traina no. Fra un'ora è altrove e non c'è più niente da ispezionare. Se lo vedi mentre accade, il 1530 va chiamato in quel momento: una motovedetta può raggiungerlo, rilevarne la posizione e salire a bordo. La scheda scritta serve dopo, per lasciare traccia di quello che hai visto; da sola descrive una barca che non c'è più.

Che cosa si riconosce, e da che cosa

Elementi che si osservano da riva o da un'altra imbarcazione. Servono a descrivere con precisione, non a concludere.

1
I cavi. Due cavi d'acciaio escono da poppa, tesi e leggermente divergenti, e scendono in acqua.
È il segno che l'attrezzo è calato e in trazione. Con la rete a bordo i cavi restano avvolti sui verricelli e in acqua non si vede nulla.
2
I divergenti. Due porte rettangolari di acciaio e legno, appese ai fianchi di poppa quando la rete non lavora.
Riconoscono l'unità come strascicante anche quando sta soltanto navigando. Sono il dettaglio più utile da fotografare in porto o all'ancora.
3
L'andatura. Velocità bassa e costante, rotte lunghe e parallele alla costa, virate ampie alla fine di ogni passata.
Una barca ferma non traina, e una che corre nemmeno. Annota l'ora di inizio e di fine di ogni passata: la durata è un dato, l'impressione no.
4
La scia e gli uccelli. Acqua intorbidita dietro poppa, e uno stormo che segue l'unità con insistenza.
Indizi, non prove: accompagnano il traino sul fondo, ma anche altre lavorazioni. Vanno riferiti come osservazioni e mai come conclusioni.
5
La marcatura sullo scafo. Sigla del compartimento e numero, dipinti sulle murate di prua; spesso il nome a poppa.
È l'unico dato che permette una verifica successiva. Se riesci a leggerlo hai fatto la parte che conta: tutto il resto si ricostruisce a partire da lì.

Chi vede le posizioni

Tre livelli, e solo il primo è in parte accessibile al pubblico.

AIS
Trasmesso in chiaro. Il Reg. (CE) n. 1224/2009, art. 10, impone l'AIS, tenuto continuamente in funzione, sui pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri.
Parte di questo traffico è visibile su piattaforme pubbliche. Sotto i 15 metri l'AIS non è obbligatorio, e sottocosta lavora soprattutto la flotta minore: l'assenza di una traccia pubblica non dimostra niente.
VMS
Trasmesso all'autorità. L'apparato di bordo invia la posizione al Centro Controllo Nazionale Pesca.
Non è pubblico, e una richiesta di accesso su posizioni riferite a un'unità identificabile incontra i limiti posti a tutela degli interessi privati. Quello che si può chiedere è la verifica, non il tracciato.
CP
Capitaneria di Porto. L'unica che incrocia posizione registrata, licenza, eventuale deroga e cartografia degli habitat.
È l'unico soggetto che può stabilire se quella cala fosse legittima. Un cittadino arriva a descrivere con precisione che cosa ha visto, dove e quando.

Che cosa chiedere alla Capitaneria

  • Se l'unità indicata sia autorizzata al sistema di pesca a strascico.
  • Se rientri in una deroga all'art. 13 del Reg. 1967/2006, e in quale piano di gestione.
  • Quale posizione risulti registrata per quell'unità nell'intervallo orario riferito.
  • Se nel tratto osservato siano cartografate praterie di posidonia.
  • Se un'ordinanza locale restringa ulteriormente l'area, e da quale punto si misuri.

Che cosa non si stabilisce a occhio

  • La distanza dalla costa: in mare la si sbaglia di molto, e da sola non basta, perché conta anche la profondità.
  • Se l'unità goda di una deroga: sullo scafo non c'è nulla che lo dica.
  • Il sistema di pesca esatto: strascico di fondo, volante, rapido e sciabica seguono regole diverse.
  • Se stia pescando o stia soltanto navigando piano.
  • Se la rete sia a norma: la maglia non si valuta dalla superficie.
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Le reti derivanti

Il divieto colpisce chi pesca. Non chi la fabbrica, e non chi la vende.

Una rete derivante è un muro di rete tenuto verticale da galleggianti e piombi e lasciato andare alla deriva, senza ancoraggio al fondo, quasi sempre di notte. Le spadare — quelle calate sul pesce spada — arrivavano a decine di chilometri e trattenevano tutto ciò che passava: spada e tonni, ma anche delfini, tartarughe e capodogli. È per questo che sono state vietate.

L'articolo 9 del Reg. (UE) 2019/1241 vieta di tenere a bordo o di calare reti derivanti di lunghezza complessiva superiore a 2,5 km, e vieta di usare reti derivanti per catturare le specie altamente migratorie elencate in allegato, fra cui il pesce spada. Lo stesso articolo vieta di impiegare reti da posta ancorate, reti a imbrocco e tramagli per catturare alalunga, tonno rosso, pesce spada e alcune specie di squali. In Italia il D.Lgs. 4/2012 sanziona come illecito amministrativo sia il pescare con attrezzi vietati (art. 10, lett. h) sia il detenere attrezzi non consentiti o non conformi (lett. i): da 2.000 a 12.000 euro, con confisca e distruzione dell'attrezzo.

Tutte queste previsioni si attaccano alla barca e all'attività di pesca. Nessuna si rivolge a chi la rete la produce o la vende: non esiste un divieto di fabbricazione, né un'autorizzazione per il commercio di pezze di rete, né un registro degli acquirenti. La maglia e l'altezza si scelgono a catalogo, la lunghezza si ottiene unendo i pezzi. L'illecito nasce più tardi, quando quella rete sale a bordo, e ricade per intero sull'ultimo anello della catena.

Non è un'osservazione da bar del porto. Nella proposta del 2014 per un divieto totale delle reti derivanti, la Commissione europea scriveva che «l'attività di controllo e di contrasto non sta producendo i risultati auspicati», perché la piccola scala di questa pesca «consente ai pescatori di adattarsi facilmente e di trovare strategie per eludere i controlli», e che «risulta così estremamente difficile per le autorità preposte al controllo documentare con prove attendibili l'esercizio di attività illecite». Anche quella proposta, però, vietava soltanto la cattura e la detenzione a bordo.

Che cosa è vietato

  • Tenere a bordo o calare una rete derivante di lunghezza superiore a 2,5 km.
  • Usare reti derivanti per il pesce spada e per le altre specie altamente migratorie elencate dal regolamento.
  • Usare reti da posta ancorate, reti a imbrocco o tramagli per catturare pesce spada, tonno rosso, alalunga e alcune specie di squali.
  • Detenere attrezzi non consentiti o non conformi, con confisca e distruzione.

Che cosa nessuna norma di pesca prevede

  • Un divieto di fabbricare la rete.
  • Un'autorizzazione per venderla o per acquistarla.
  • Un registro di chi la compra, o un limite alla quantità.
  • Un obbligo di marcatura della pezza di rete prima che finisca su un'unità.
Dove sta il limite di questa affermazione

La lett. i) dell'art. 10 punisce la detenzione di attrezzi non consentiti, e fin dove quella detenzione si estenda a terra lo stabilisce l'autorità, non chi osserva. Quello che si può dire senza margini è un'altra cosa: nessuna di queste norme si rivolge al produttore o al venditore. La filiera resta fuori dal perimetro sanzionatorio, e il rischio si concentra tutto sul pescatore.

Che cosa può fare chi osserva

Dalla superficie una rete derivante entro i limiti consentiti e una spadara hanno lo stesso aspetto: cambia la lunghezza, e la lunghezza è il dato più difficile da stimare in mare. Non scrivere «spadara». Registra il punto in cui il tratto visibile comincia e quello in cui finisce, l'ora, la presenza o l'assenza di marcature alle estremità, e la marcatura dello scafo che la cala o la recupera. Due punti osservati valgono più di una cifra dichiarata.

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Scrivi la segnalazione

Compila i campi: la pagina compone il testo nel formato che la Capitaneria può usare. Quello che scrivi resta sul tuo telefono: la pagina non manda niente a nessuno. Il testo lo copi e lo spedisci tu, per PEC o portandolo di persona.

Scheda di rilevamento

I campi contrassegnati sono obbligatori: senza, una segnalazione non è utilizzabile.

La classificazione tecnica viene assegnata da sola. Non devi saperla.
Passo 1 di 3
Prima di inviare

Conserva i file originali senza ritagliarli, ruotarli o comprimerli: i metadati sono parte della prova. Chiedi nella PEC il numero di protocollo — è quello che rende la segnalazione tracciabile, e senza il quale non esiste.

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Prima di segnalare

Ogni Capitaneria emette ordinanze proprie, e cambiano ogni anno. Sotto le ordinanze, però, c'è una cornice nazionale uguale per tutti: è lei a dirti quando una domanda ha una risposta che vale ovunque e quando invece bisogna andarla a cercare nel proprio compartimento.

Si può pescare dai moli e dalle banchine?
Non esiste un divieto nazionale unico. L'ambito portuale è governato dall'ordinanza della Capitaneria e dal regolamento dell'Autorità portuale: alcuni porti vietano la pesca del tutto, altri la consentono solo in punti, orari o modalità determinati, talvolta con permesso. È una domanda che si risolve solo leggendo l'ordinanza di quel porto, e vale anche per scogliere frangiflutti e banchine operative.
A che distanza si può pescare se ci sono bagnanti?
Per la pesca subacquea il quadro è nazionale: l'art. 129 del D.P.R. 1639/68 la vieta entro 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti e entro 100 metri da impianti fissi da pesca e reti da posta, salvo deroghe locali. Per la pesca con la canna da riva o da barca, invece, le distanze e gli orari li fissa l'ordinanza di sicurezza balneare, che si rinnova ogni stagione.
Le zone delimitate dalle boe si possono attraversare?
No. Le acque riservate alla balneazione, delimitate dai gavitelli, sono interdette alla navigazione, all'ancoraggio e alla sosta; si entra e si esce solo dai corridoi di lancio, a velocità ridottissima. Le distanze di sicurezza dalla costa e i corridoi sono stabiliti dall'ordinanza balneare del compartimento, non da una legge nazionale.
Quanto si può pescare in un giorno?
L'art. 142 del D.P.R. 1639/68 fissa 5 kg complessivi al giorno per pescatore, salvo il singolo esemplare di peso superiore, con limiti speciali per alcune specie — per la cernia, un solo esemplare al giorno. Esistono regole ulteriori per tonno rosso e pesce spada. La vendita del pescato sportivo è sempre vietata.
Quali attrezzi può usare un pescatore sportivo?
L'elenco dell'art. 138 è tassativo: coppo, bilancia, giacchio, lenze fisse, correntine, lenze a traino, fucile subacqueo, fiocina a mano, parangali e nasse. L'art. 140 limita gli ami: non più di 200 complessivi sui parangali, 3 per canna sulle lenze fisse, 6 sulle correntine. Reti da posta e tramagli non sono attrezzi sportivi: vederne uno in mano a un diportista è un indicatore forte.
I datteri di mare si possono raccogliere?
No, mai, in nessuna forma. Il D.M. 16 ottobre 1998 vieta pesca, detenzione, trasporto, vendita e consumo; il Reg. (CE) 1967/2006 e la direttiva Habitat estendono il divieto a tutta l'Unione. Le pene arrivano alla reclusione e a sanzioni di migliaia di euro, con sequestro di mezzi e pescato. È il caso più grave che si possa osservare sotto costa: per estrarli si spacca la roccia, e un dattero impiega decenni per raggiungere pochi centimetri. Anche trovarli serviti in un ristorante è un fatto da segnalare.
Davanti a un porto commerciale valgono regole in più?
Sì, e sono fra le più facili da ignorare. Oltre alle norme generali, le Capitaneria dei porti commerciali istituiscono abitualmente zone di sicurezza interdette alla pesca e alla sosta davanti alle imboccature, misurate dalla testata dei moli e non dalla costa, spesso con validità stagionale. Un attrezzo può quindi trovarsi a distanza regolare dalla riva e al tempo stesso dentro un'area vietata, perché il riferimento non è la spiaggia ma il molo. In quei casi la marcatura, anche se corretta, non rende lecita la posa: va verificata la zona. Le misure esatte stanno nell'ordinanza vigente di quel porto, e le guide nautiche non fanno fede.
Si possono prendere stelle marine, granchi, conchiglie dalla spiaggia?
Dipende da dove e da che cosa. Dentro un'area marina protetta la raccolta di organismi è vietata dal regolamento dell'area, e alcune specie sono protette ovunque. Fuori, i limiti dell'art. 142 valgono anche per i molluschi, e molti Comuni vietano con ordinanza il prelievo di sabbia, ciottoli e conchiglie. Nessuna di queste è una regola nazionale unica: si verifica il regolamento dell'area e l'ordinanza comunale.
A chi si segnala?
1530 per qualunque fatto in corso in mare, ovunque in Italia: è il numero della Guardia Costiera e risponde la sala operativa competente per quel tratto. 112 se c'è pericolo per le persone. Per un esposto documentato, la PEC della Capitaneria di Porto territorialmente competente; se il fatto è dentro un'area marina protetta, anche l'ente gestore. Gli indirizzi si trovano sul portale della Guardia Costiera.
La regola che tiene insieme tutte le risposte

Quando la risposta è «dipende dall'ordinanza», non è un modo di non rispondere: è la risposta. Le ordinanze sono pubbliche, si leggono in pochi minuti e valgono alla data del fatto. Citare l'ordinanza di un altro compartimento, o una dell'anno scorso, è l'errore che toglie credibilità a una segnalazione fondata.

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Le classi del protocollo

Ogni osservazione viene classificata prima di qualsiasi azione. La classe determina la condotta, e non si cambia a posteriori senza annotarlo.

A
Attrezzo marcato e apparentemente identificabile. È una classificazione provvisoria: la targhetta la fabbrica e la appone l'operatore, non la rilascia alcuna autorità.
Nessun intervento sull'attrezzo, ma la verifica si fa sempre, e riguarda due cose: il codice, per scoprire se è inesistente o appartiene a un'altra unità, e la zona, perché un attrezzo marcato correttamente può comunque trovarsi dove non può stare.
B
Attrezzo privo di marcatura o con marcatura incoerente, con indicatori oggettivi di irregolarità.
Documentazione completa e verifica del codice. PEC alla Capitaneria entro 72 ore.
C
Attrezzo abbandonato o perduto: nessuna segnalazione in superficie, colonizzazione biologica, degrado.
Documentazione e valutazione. Recupero solo alle condizioni del protocollo, poi conferimento.
D
Fauna viva intrappolata.
1530 immediato. Priorità assoluta sull'animale; l'intervento si limita a liberarlo.
E
Attività in corso: pesca in zona o tempo vietato, attrezzo trainato sottocosta, mezzi vietati.
1530 immediato con la posizione. Nessun avvicinamento, documentazione a distanza di sicurezza.
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Le fonti

Molte delle regole che contano qui non stanno in una legge nazionale, ma in ordinanze locali che cambiano per compartimento e per stagione: distanze dalla costa e dalle zone di balneazione, aree interdette, divieti temporanei per lavori o manifestazioni, limiti su attrezzi e quantità. L'ordinanza di un altro compartimento qui non vale niente, e citarla in un esposto è l'errore che ti brucia in una riga.

Vanno sempre lette alla data del fatto, non alla data in cui si scrive.

Una cautela che vale per tutto

I riassunti generati da assistenti automatici, i post e i video divulgativi servono per capire cosa cercare, mai come fonte da citare. Ogni affermazione che entra in una segnalazione deve risalire a un testo normativo aperto e verificato alla data del fatto.

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Un registro pubblico, dati riservati

Il dato grezzo esiste, è conservato ed è a disposizione dell'autorità. Non del pubblico: pubblicare un'identificazione ti espone a una querela per diffamazione e manda all'aria l'accertamento in corso.

Pubblicato

  • Numero di osservazioni per classe e per periodo
  • Posizione aggregata su griglia di un chilometro di lato
  • Tipologie di attrezzo e frequenza relativa
  • Quantità di materiale recuperato e conferito
  • Esiti istituzionali: protocolli, riscontri, interventi

Mai pubblicato

  • Nome, matricola o marcatura esterna di qualsiasi unità
  • Coordinate puntuali di un attrezzo in classe B
  • Fotografie da cui siano identificabili persone o unità
  • Codici trascritti dalle targhette
  • Qualificazioni giuridiche delle condotte altrui
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Partecipa

Chiunque frequenti questo mare. Non serve una competenza tecnica, né una barca, né un brevetto: serve passare del tempo sull'acqua o lungo la costa e accettare di guardare in un modo preciso. Diportisti, sub, kayak, pescatori sportivi, operatori di charter, bagnanti abituali di un tratto: sono le persone che vedono le cose per prime, mesi prima di chiunque altro.

Chi tiene davvero agli animali che vivono qui non ha bisogno di un gesto eroico. Ha bisogno di un metodo. Scrivendo all'indirizzo in fondo si riceve il protocollo operativo e la scheda di rilevamento, con le istruzioni per usarli — e, se serve, una spiegazione a voce prima della prima uscita.

Che cosa ricevi

  • Il protocollo operativo completo, nella versione vigente.
  • La scheda di rilevamento e il modello di trasmissione alla Capitaneria.
  • Le indicazioni su che cosa fotografare, come annotare la posizione e come conservare i file.
  • Un riferimento a cui chiedere, prima di decidere da solo in mare.

Che cosa ti si chiede

  • Osservare e documentare, senza intervenire su attrezzi altrui.
  • Non pubblicare identificazioni, codici o immagini riconoscibili.
  • Tenere separato ciò che hai visto da ciò che ne deduci.
  • Far passare tutto dall'autorità competente, e conservare gli originali.
Perché il metodo viene prima

Una segnalazione imprecisa non è innocua: fa perdere tempo a chi dovrebbe controllare e toglie credibilità a quelle fondate. E un intervento improvvisato su un attrezzo altrui può esporre chi lo compie e cancellare le prove. Il protocollo esiste per proteggere il mare e chi lo osserva, in quest'ordine e insieme.

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Chi coordina

Emanuela De Vita — direzione scientifica. Psicologa clinica e docente universitaria, con formazione tra diritto, criminologia e psicologia. Naviga questi mari per molti mesi l'anno — la Costiera è uno dei pochi posti che tengono insieme il mare e la montagna — e ha scritto il protocollo su cui l'Osservatorio lavora.

L'Osservatorio è nato da una constatazione semplice: chi passa tempo in mare vede cose che nessun ufficio può vedere, e quasi sempre non sa come renderle utili. Il metodo serve a colmare quella distanza: non prende il posto di chi ha il potere di accertare, gli mette in mano qualcosa su cui lavorare.

Il comitato scientifico è in formazione. Chi lavora sugli habitat costieri e volesse contribuire alla validazione del metodo può scrivere all'indirizzo dell'Osservatorio.

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Documenti

Illiceità in mare e bracconaggio ittico — dossier normativo e operativo. Dalle distanze dello strascico sottocosta alla verifica dei codici di marcatura, fino al modello di esposto.

Protocollo operativo v1.0 — come l'Osservatorio osserva, verifica, documenta, segnala e conserva. È il documento allegato a ogni interlocuzione istituzionale.

Entrambi sono disponibili su richiesta, nelle versioni vigenti. Scrivi dicendo a che cosa ti servono: le versioni vecchie non vanno in giro, perché le ordinanze locali e le misure tecniche cambiano.

info@osservatoriogolfi.com

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Aggiornata al 6 ottobre 2026.

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Se ci scrivi. Il messaggio inviato a info@osservatoriogolfi.com e i dati che contiene vengono trattati per rispondere e, se la richiesta lo comporta, per dare seguito alla segnalazione. Non finiscono in liste di invio e non vengono ceduti. Le segnalazioni che riguardano fatti potenzialmente illeciti sono conservate secondo il protocollo operativo e trasmesse soltanto all'autorità competente.

Titolare del trattamento è Emanuela De Vita, raggiungibile a info@osservatoriogolfi.com. Puoi chiedere in qualsiasi momento di accedere ai tuoi dati, correggerli, cancellarli, limitarne il trattamento od opporti (artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679). Se ritieni che il trattamento violi il Regolamento puoi rivolgerti al Garante per la protezione dei dati personali.

Un'ultima nota, perché riguarda il metodo prima che la legge. Un osservatorio che chiede a un'amministrazione di rendere conto di quello che fa dei dati non può permettersi di raccoglierne senza dirlo. Qui non se ne raccolgono affatto, ed è una scelta: si può costruire un sito utile senza sapere nulla di chi lo apre.